(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  In  applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n.
151, la Regione ammette enti locali, enti  ed  imprese  di  trasporto
pubblico, collettivo di persone a:
     a)  contributi  in  capitale  una  tantum  per  acquisto  o  per
locazione finanziaria di autobus, trams, filobus di  tipo  unificato,
ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  legge  13 agosto 1975, n. 377
convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n.  493,  e
di altri mezzi, di trasporto di persone, terrestri e lacuali, secondo
quanto disposto dal titolo II della presente legge;
     b)  contributi  in  capitale  una  tantum  per  acquisto  o  per
locazione  finanziaria  per  la  costruzione  e  l'ammodernamento  di
infrastrutture,  di  impianti  fissi,  di tecnologie di controllo, di
depositi con le relative infrastrutture e  di  sedi,  secondo  quanto
disposto dal Titolo III della presente legge;
     c)  contributi  in  capitale  una  tantum  per  acquisto  o  per
locazione finanziaria per la realizzazione delle opere  previste  nel
vigente  piano  regionale  dei trasporti, approvato con deliberazione
del consiglio regionale n. III/941 del 25 novembre 1982 e  successivi
aggiornamenti.